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| Posted: 16 Feb 2008 05:28 PM CST Gli ispettori dell'Ue in vista in Campania dopo l'avvio della procedura di infrazione all'Italia per l'emergenza rifiuti incontreranno stamane il commissario di governo per l'emergenza rifiuti in Campania, prefetto Gianni De Gennaro. Prima gli stessi ispettori si recheranno in visita nella scuola media "Nevio", nel quartiere Posillipo a Napoli. «Ho chiesto personalmente questo incontro con gli studenti - ha spiegato parlando con i giornalisti Pia Bucella, responsabile della direzione Ambiente dell'esecutivo Ue - È una nostra scelta quella di sensibilizzare i cittadini che domani saranno chiamati a risolvere questi problemi». Parlando ieri con i giornalisti, al termine della prima giornata di ispezione, Bucella ha dichiarato che nonostante la situazione non facile ci sono «ancora i margini per evitare le conseguenze della procedura di infrazione Ue all'Italia». La Regione, ha però avvertito Bucella, «deve mettersi in regola con tutta una serie di direttive comunitarie, la prima delle quali è la direttiva rifiuti del 2006, che stabilisce che i rifiuti vengano smaltiti in maniera sicura per la salute delle persone, senza danneggiare l'ambiente e dando la priorità al:b prevenzione della produzione dei rifiuti e al riciclaggio». Per Bucella è indispensabile puntare ad una «raccolta differenziata ovunque, che garantisca un volume che non può essere del del 7-10% ma che deve essere sostanzioso». La dirigente della commissione Ambiente Ue ha anche sottolineato l'importanza della riduzione: «Non possiamo pensare di continuare nella produzione di rifiuti e poi di farli smaltire a qualcun altro - In questa regione non vi è una prevenzione dei rifiuti: non esiste affatto l'idea di non creare i rifiuti, non vi è una raccolta differenziata sufficiente e si è optato per un sistema di trattamento di rifiuti che porta alla termovalorizzazione, che porta alla produzione di energia da rifiuti, ma a tutt'oggi questo sistema non funziona e siamo nel 2008. A mio modo di vedere è una situazione molto preoccupante». |
| Vidimazione registri carico/scarico, i "consigli" del MinAmbiente Posted: 16 Feb 2008 05:27 PM CST Con un comunicato dello scorso 13 febbraio il MinAmbiente ha annunciato di aver inviato - per il tramite del proprio Ufficio legislativo - un parere alla Direzione competente sui rifiuti del medesimo Dicastero. Oggetto nella nota interna, si legge nel comunicato pubblicato su [url=http://www.minambiente.it]www.minambiente.it[/url], alcune osservazioni sulle problematiche organizzative legate alle novità in materia di competenza per la numerazione e la vidimazione dei registri di carico e scarico introdotte dal Dlgs 4/2008, il cd. "Correttivo unificato" al Dlgs 152/2006. Con la nota in parola - si legge nel comunicato del MinAmbiente - l'Ufficio legislativo si sarebbe pronunciato nel senso che: "Ferme restando le prerogative e le iniziative che adotteranno i soggetti competenti, l'ulteriore utilizzo dei precedenti registri vidimati, nelle more dell'organizzazione del servizio da parte delle Camere di commercio, potrebbe essere consentito entro un termine limitato e ragionevole (per esempio tre o sei mesi) o alternativamente consentito fino ad effettivo esaurimento". Fermo restando che la nota non è una circolare (ma una semplice nota interna da Ufficio a Ufficio del Ministero), il suo senso ultimo è: se la singola Camera è organizzata il registro deve essere vidimato e i vecchi registri si buttano. |
| Discariche, la giurisdizione è amministrativa Posted: 16 Feb 2008 05:26 PM CST Le controversie sull'installazione delle discariche e il relativo pregiudizio alla salute dei cittadini rientrano nella "gestione del territorio"; la loro cognizione spetta in via esclusiva a Tar e Consiglio di Stato. Nelle materie riservate alla giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi, quando un comportamento materiale conseguente ad atti della P.a. - di cui si contesta la legittimità - rechi pregiudizio a diritti fondamentali come quello alla salute, compete agli stessi giudici la cognizione esclusiva delle relative controversie. È questo il "principio di diritto" stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 27187/2007), che pur dichiarando inamissibile il ricorso presentato dal Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti campana, ha discrezionalmente ritenuto - come espressione del proprio potere di nomofilachia e in virtù della rilevanza della questione - di dover indicare al Giudice il principio cui avrebbe dovuto attenersi. |
| Rifiuti, il recupero di materia secondo l´Ue, l´Italia e la Toscana Posted: 16 Feb 2008 05:01 PM CST L'Ue, l'Italia e la regione Toscana riconfermano la gerarchia della gestione dei rifiuti (prevenzione recupero di materia, recupero di energia e smaltimento). Lo schema di direttiva Ue detta obiettivi e scadenze a cui gli Stati devono adeguarsi: entro il 2020 un livello di riutilizzazione e riciclaggio globale di almeno il 50% per i rifiuti solidi urbani e del 70% per i residui di costruzione, demolizione, industriali e di produzione. Il legislatore europeo (nella direttiva in itinere pubblicata in gazzetta ufficiale del 29 novembre 2007 e adesso in fase di seconda lettura da parte del Parlamento Ue, che dovrebbe prevedibilmente approvarla entro l´estate) stabilisce che il riutilizzo e il riciclaggio di materia debbano essere preferiti alla valorizzazione energetica del rifiuto mediante incenerimento nella misura in cui essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico. Rimane anche, l'approccio basato sul ciclo di vita offrendo la possibilità agli Stati membri di discostarsi dalla gerarchia quando la valutazione del ciclo di vita e dei costi/benefici indichino chiaramente che un´operazione di trattamento alternativo dia risultati migliori per uno specifico flusso di rifiuti. C´è da sottolineare tuttavia che nell´allegato 2 allo schema di direttiva europea, tra le operazioni di recupero si indica al primo punto dell´elenco «l´utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia». Il legislatore italiano in linea con la direttiva Ue stabilisce un ordine di priorità fra il riutilizzo, il riciclo, le altre forme di recupero di materia e il recupero di energie. E al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, riciclo e recupero prevede la possibilità da parte delle autorità competenti e dei produttori di promuovere l'analisi dei cicli di vita dei prodotti. La Comunità Ue inoltre introduce la definizione di riutilizzo e riciclaggio (cosa che il legislatore italiano non fa) distinguendole esplicitamente dal recupero di energia . L'Ue definisce infatti, il "riciclaggio" come il ritrattamento di materiali o sostanze presenti nei rifiuti attraverso un processo produttivo mediante il quale essi producono o sono incorporati in nuovi prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Precisa inoltre che l'operazione di riciclaggio comprende il ritrattamento di materiale organico, ma non comprende il recupero di energia, la conversione per l'impiego come combustibile, i processi che comportano una combustione o l'utilizzo come fonte energetica compresa l'energia chimica o le operazioni di colmazione. Dunque l'Ue sembra preferire nel testo attualmente in seconda lettura i trattamenti di recupero all'inceneritore (a sua volta preferito alla discarica) perchè suscettibile di valorizzare il rifiuto come materia. Alcune operazioni di recupero infatti possono dar vita a materie secondarie che non sono più rifiuti, ma sostanze utilizzabili in un ciclo produttivo. Introduce quindi, un meccanismo giuridico che consente anche di chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale e possa essere riclassificato come prodotto materiale o sostanza secondaria. Ma rimanda al futuro: entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva la Commissione si ripromette di determinare i criteri di efficienza e di qualità da soddisfare affinché determinate categorie di rifiuto possono essere considerate materiale, sostanze o prodotti secondari. Non è da meno il legislatore italiano che fissa al 31 dicembre 2008 il termine ultimo per rivedere le caratteristiche che i materiali ottenuti tramite i metodi di recupero devono avere per essere considerati materie, sostanze o prodotti secondari (contenuti nei vigenti decreti ministeriali). In Toscana per favorire l'impiego di materiali secondari è prevista una serie di obblighi (adesso anche sanzionati) in capo agli enti pubblici: per gli appalti pubblici già dal 2006 vige il capitolato tipo finalizzato a favorire l'uso di materiale inerte riciclato ottenuto da rifiuti dei processi di costruzione e demolizione; la nuova legge sulla gestione dei rifiuti riconferma l'obbligo dell'utilizzo di almeno il 40% del fabbisogno di carta riciclata e di manufatti in plastica riciclata. La Toscana fissa anche l'obiettivo regionale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al 55% nel 2010 (che il Presidente Martini prevede di portare al 65% entro il 2012). Obiettivi ambiziosi se si parte dai datti attuali che certificati da Arrr (Agenzia regionale recupero risorse) indicano un aumento della produzione totale procapite nel 2006 rispetto al 2005 del'1,1% e una raccolta differenziata ferma ad una percentuale media del 33,42% ( contro il 33,28 dell'anno precedente.) Va poi sottolineato che se non si interviene (fin da ora e sulla base della legislazione vigente) con una forte spinta sul lato dell'impiantistica intermedia, quella cioè che permette di "lavorare" i materiali raccolti in maniera differenziata, tra cui impianti di compostaggio e di selezione, è impensabile spingere sulle più alte performance di raccolta differenziata, perché non si saprebbe poi dove collocare le frazioni intercettate. Oltretutto, come sottolinea il correttivo al codice ambientale nell'articolo delle definizioni, la raccolta differenziata è quella "raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia." |
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