lunedì 3 marzo 2008

News Borsa Rifiuti

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Iscrizione al registro AEE: informazioni utili

Posted: 03 Mar 2008 03:42 AM CST

Richiamiamo alcune informazioni utili su come effettuare iscrizione, modifiche e comunicazioni al Registro AEE (Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche) tratte dal sito [url=http://www.registroaee.it]www.registroaee.it[/url]: [b]Quali oneri sono previsti a carico delle imprese per l'iscrizione al Registro?[/b] L'iscrizione al registro comporta il versamento di: * diritto di segreteria pari a 30,00 € * tassa di concessione governativa per un importo pari a 168,00 € * imposta di bollo di importo pari a 14,62 € [b]Come possono essere effettuati i pagamenti ?[/b] I pagamenti possono essere effettuati con due modalità: [b]1/Pagamento tramite Telemaco e tramite bollettino postale[/b] 1. Pagamento della Tassa di Concessione Governativa mediante versamento in C/C postale 2. Upload, attraverso l'interfaccia utente del portale impresa.gov, della copia dell'attestato di versamento della T.C.G. acquisita mediante scanner. 3. Trasmissione della pratica e relativi allegati, dal Portale Imprese alla CCIAA competente che restituisce automaticamente all'utente una ricevuta di avvenuta presentazione con codice pratica. 4. Accesso a Telemaco Pay con abilitazione al menù Adempimenti Ambientali. L'accesso e il pagamento possono essere effettuati da soggetti diversi dall'impresa titolare della pratica, purché titolari di contratto Telemaco Pay 5. Indicazione del codice pratica (desunto dalla ricevuta). 6. Conferma dell'operazione di pagamento (previa verifica della disponibilità nei rispettivi conti "diritti" & "bolli" del prepagato). [b]2/ Pagamento tramite bollettino postale[/b] 1. Pagamento della Tassa di Concessione Governativa mediante versamento in C/C postale . 2. Pagamento dei diritti di segreteria e dei bolli mediante versamento in C/C postale : le istruzioni e i C/C saranno esposte nella "Guida in Linea". 3. Upload, attraverso l'interfaccia utente offerto da www.impresa.gov.it, in unica soluzione della copia di tutti gli attestati di versamento (bolli, diritti, T.C.G.) acquisiti [b]Qual è la normativa vigente?[/b] La normativa vigente è la seguente: - Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Supplemento ordinario n. 135 alla Gazzetta ufficiale 29 luglio 2005 n. 175) recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A al decreto stesso e ai rifiuti da esse derivanti (RAEE) - Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 23 giugno 2006 (Gazzetta ufficiale 3 luglio 2006 n. 152) in materia di Immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all'articolo 5 del Dlgs 25 luglio 2005, n. 151. La circolare fissa il termine del 1 luglio 2006 a partire dal quale è vietato commercializzare apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) contenenti determinate sostanze pericolose. ù - Decreto Legge 185 del 25 settembre 2007 che istituisce e stabilisce le modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che costituisce un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituisce il comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151. [b]Cos'è il registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei raee?[/b] Il sistema di gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche si fonda sul principio della responsabilità del produttore per i prodotti a fine vita. Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta dei RAEE agli impianti di trattamento, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE storici è a carico dei produttori presenti sul mercato. L'articolo 14 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 prevede, al fine di controllare la gestione dei Raee e di definire le quote di mercato in base alle quali gli oneri di gestione del sistema vengono ripartiti tra i produttori, l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee,. All'interno di tale registro è prevista una sezione relativa ai sistemi collettività o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee, sulla base delle indicazioni di cui al comma 2. Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione il produttore, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera m), deve indicare, qualora il codice di attività non individuai esplicitamente la natura di produttore di Aee, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei Raee previsti dal presente decreto. Il registro è stato istituito dal D.M. 25 settembre 2007 n. 185, pubblicato sulla G.U. del 5 novembre 2007. [b]Chi finanzia la gestione dei raee?[/b] Le operazioni di trasporto dai centri di raccolta istituiti dai Comuni, nonché delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei RAEE è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispetti costi. [b]Quali sono gli obblighi dei produttori di raee professionali?[/b] I produttori di RAEE professionali immesse sul mercato dopo la data di entrata in vigore del sistema hanno l'onere di finanziare la gestione dei RAEE originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato a partire dalla predetta data. Il finanziamento delle operazioni delle operazioni di gestione dei Raee professionali originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima della data di entrata in vigore del sistema è a carico del produttore nel caso di fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica in sostituzione di un prodotto di tipo equivalente ed adibito alle stesse funzioni della nuova apparecchiatura fornita ovvero è a carico del detentore negli altri casi. Il produttore adempie a tali obblighi individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. [b]Quali sono gli obblighi dei produttori di raee domestici storici?[/b] Il finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici è a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno solare in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero di pezzi ovvero a peso, se specificamente indicato nell'allegato 1 B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno solare di riferimento. I produttori adempiono al predetto obbligo istituendo sistemi collettivi di gestione dei Raee. l produttore può indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei Raee storici. In tale caso il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici. [b] Quali sono gli obblighi dei produttori di raee domestici nuovi?[/b] Il finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri istituiti ai sensi dell'articolo 6, nonchè delle operazioni di trattamento, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile, di cui agli articoli 8 e 9, di Raee provenienti da nuclei domestici derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo la data di avvio del sistema è a carico del produttore che ne assume l'onere per i prodotti che ha immesso sul mercato a partire dalla predetta data. Il produttore adempie al predetto obbligo individualmente ovvero attraverso l'adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato. Il produttore non può indicare separatamente all'acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento. [b]Qual è la disciplina per i produttori che si avvalgono di mezzi di comunicazione a distanza?[/b] I produttori che forniscono apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, si conformano agli obblighi del Decreto legislativo 151 anche per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario. [b]Quali soggetti dovranno iscriversi al registro nazionale?[/b] L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa. Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 punto m) è considerato produttore e deve iscriversi al registro chiunque: - fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio; - rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1; - importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza; - chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo è considerato produttore solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori. [b]Devono inoltre iscriversi al registro:[/b] - i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee I produttori di AEE destinate ai nuclei domestici tenuti al finanziamento della gestione dei RAEE mediante sistemi collettivi ai sensi degli articoli 10 comma 1 e 20 comma 4 del decreto si iscrivono al Registro successivamente all'adesione ad uno o più sistemi collettivi, relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato; a tal fine il sistema informativo del Registro effettua, al momento dell'iscrizione, la verifica automatica dell'avvenuta adesione al sistema collettivo Esiste un elenco di prodotti per i quali vi è l'obbligo di iscrizione? L'allegato 1) b al al Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo di prodotti, raggruppati nelle 10 tipologie dell'Allegato 1) a. Le imprese che fabbricano, importano, immettono sul mercato tali prodotti devono iscriversi al registro. [b]Sono previste sanzioni?[/b] Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Dlgs. 151/2005 immette sul mercato AEE, è punito ai sensi dell'articolo 16 del decreto citato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000. Il produttore che non comunica al registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni sui prodotti immessi annualmente sul mercato, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. [b] Quali sono i compiti in capo alle Camere di Commercio?[/b] Il Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 prevede: - l'istituzione di una sottocategoria dell'Albo Nazionale Gestori relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE (articolo 8 comma 12) - che i titolari degli impianti comunichino annualmente i dati relativi ai rifiuti trattati tramite una sezione speciali del Modello Unico di Dichiarazione (articolo 9 comma 4 ) - che i produttori possano immettere sul mercato le apparecchiature elettriche ed elettroniche solo a seguito di iscrizione al registro nazionale, da effettuarsi presso la Camera di Commercio di competenza. Le modalità di effettuazione dell'iscrizione sono demandate ad un Decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive (articolo 14 comma 2) - che le Camere di commercio, comunicano ad un Comitato di vigilanza e di controllo istituito dall'articolo 15 l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sulla base dei codici di attività (articolo 14 comma 3) - che Il Comitato predispone ed aggiorna il registro, sulla base delle comunicazioni delle Camere di commercio e raccoglie, esclusivamente in formato elettronico, i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato (articolo 15 comma 1) [b] Qual è la scadenza per l'iscrizione?[/b] L'iscrizione al registro dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13 comma 8 o comunque prima che il produttore inizi ad operare nel mercato italiano. Il D.M. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2007 ed entra in vigore il 20 novembre 2007. La scadenza per l'iscrizione è quindi il 18 febbraio 2008. [b]Come viene effettuata l'iscrizione?[/b] L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dalla sede legale del produttore presso la Camera di Commercio di competenza. L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale www.impresa.gov L'accesso al sistema telematico, deve essere effettuato tramite firma digitale: il legale rappresentante può delegare un altro soggetto, anch'esso dotato di smart card, alla compilazione e alla trasmissione dell'istanza . [b]A seguito della trasmissione dell'istanza di iscrizione al Registro è prevista un'istruttoria?[/b] Le Camere di Commercio non dovranno effettuare verifiche sulle iscrizioni dei produttori: la procedura telematica di iscrizione prevede una serie di controlli e di vincoli che facilitano l'inserimento di informazioni corrette e significative. Una volta effettuata la trasmissione e versato il diritto di segreteria il sistema rilascerà automaticamente il numero di iscrizione al Registro Nazionale I compiti di controllo e vigilanza sulle comunicazioni sono attribuiti al Comitato di vigilanza e di controllo. [b]Come deve essere effettuata la suddivisione delle AEE in domestiche e professionali?[/b] Qualora il produttore non disponga dei dati effettivi sulla suddivisione delle AEE in domestiche e professionali, fornisce sotto la propria responsabilità una stima di tale suddivisione. [b]Come si iscrive un produttore non stabilito nel territorio italiano?[/b] Nel caso in cui il produttore non sia stabilito nel territorio italiano, si iscrive al Registro attraverso un proprio rappresentante in Italia, incaricato di tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151. In tale caso l'iscrizione è effettuata presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale del rappresentante. [b] Cosa si intende per peso effettivo di un'apparecchiatura?[/b] Per peso effettivo di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica si intende il peso del prodotto, inclusi tutti gli accessori elettrici ed elettronici, al netto di imballaggi, manuali, batterie rimovibili ed accessori non elettrici o elettronici. [b]Quali dati deve comunicare il produttore?[/b] All'atto dell'iscrizione al Registro il Produttore deve indicare: a) l'appartenenza ad una o più delle tipologie di attività definite all'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151; b) lo specifico codice ISTAT di attività che lo individua come produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE); c) per ciascuna categoria di apparecchiature di cui all'allegato 1a del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come ulteriormente suddivisa nell'allegato 1B del medesimo decreto legislativo, il numero e il peso effettivo, o il solo peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato nell'anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali. Tale ultima suddivisione non si applica alle apparecchiature di. illuminazione in conformità al disposto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151; d) le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) e comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, specificando se l'organizzazione è su base individuale o collettiva; e) l'eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell'Unione Europea; f) le informazioni relative all'entità e alle modalità di presentazione delle garanzie finanziarie di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151. g) per ogni categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immessa sul mercato il sistema o i sistemi attraverso cui intende adempiere agli obblighi di finanziamento dei RAEE. Nel caso in cui si tratti di sistema collettivo, il produttore deve indicare il nome del sistema prescelto. [b]Quali dati deve comunicare il Sistema Collettivo di Finanziamento?[/b] Al fine di consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio, ciascun sistema collettivo si iscrive al Registro di cui all'articolo 1 don le modalità di cui all'articolo 3 comma 3, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, o comunque prima che il sistema collettivo inizi ad operare nel mercato italiano, e comunica le seguenti informazioni: a) i dati relativi alla sua costituzione; b) i produttori che aderiscono al sistema collettivo e, per ogni. produttore, le categorie di apparecchiature di cui all'allegato 1a del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 , come ulteriormente suddivise nell'allegato 1b del medesimo decreto legislativo, gestite; e) le tipologie di RAEE gestite, sécondo la seguente classificazione: 1. RAEE domestici storici 2. RABE professionali storici 3. RAEE domestici nuovi 4. RAEE professionali nuovi 5. RAEE illuminazione [b]Le variazioni ai dati dell'iscrizione devono essere comunicate?[/b] I produttori e i Sistemi Collettivi di Finanziamento comunicano, con le medesime modalità previste per l'iscrizione, qualsiasi variazione dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione, nonché la cessazione dell'attività determinante obbligo di iscrizione [b]Cos'è il numero di iscrizione?[/b] Una volta effettuata l'iscrizione, a ciascun produttore viene rilasciato un numero di iscrizione tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio. Entro 30 giorni, dal suo rilascio, il numero di iscrizione, ai sensi dell'articolo 3 comma 9 del D.M. 185 del 25 settembre 2007, deve essere indicato dal produttore in tutti i documenti commerciali. [b]Qual è il soggetto destinatario dei dati comunicati?[/b] Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano al Comitato di vigilanza e di controllo istituito presso il Ministero dell'Ambiente, l'elenco delle imprese identificate come produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai fini delle predisposizione e dell'aggiornamento del Registro Nazionale. La trasmissione avviene via telematica

Federambiente da Stavros Dimas

Posted: 03 Mar 2008 03:34 AM CST

Una delegazione di Federambiente, che rappresenta quasi 300 imprese pubbliche d'igiene ambientale presenti in tutta Italia, è stata ricevuta ieri a Bruxelles sia dal commissario europeo all'Ambiente, Stavros Dimas, che dalla direttrice generale della direzione generale Ambiente Pia Bucella. Nel corso dell'incontro la delegazione di Federambiente – guidata dal presidente Daniele Fortini e composta dal responsabile dell'area politiche industriali, Filippo Brandolini, dal presidente del Cic, Leonardo Ghermandi, e dal direttore di Iswa Italia, David Newman – ha presentato al commissario Dimas la posizione delle imprese italiane del settore in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, anche alla luce della discussione in corso nelle istituzioni comunitarie per la nuova direttiva quadro sui rifiuti. Al commissario Dimas è stato poi illustrato il programma di ricerca sulle nanoparticelle emesse da impianti di incenerimento (primo del genere in Europa) che è in corso di realizzazione in collaborazione con importanti università e laboratori italiani. Uno studio molto atteso, che nei propositi di Federambiente, dovrebbe riuscire a fornire dati con rigore scientifico su un argomento oggi assai controverso e su cu si concentra spesso l'attenzione di chi avversa questo tipologia di impianti di smaltimento dei rifiuti. Ma l'obiettivo della visita di Federambiente al commissario Dimas era soprattutto la richiesta di misure comunitarie più stringenti e concrete di quelle attuali per la prevenzione e la minimizzazione della produzione di rifiuti, indicando come base di discussione le Linee guida redatte dalla Federazione in collaborazione con l'Osservatorio nazionale rifiuti e ribadire con forza la necessità che le normative comunitarie incoraggino e consolidino il riciclaggio dei rifiuti, disincentivando il ricorso allo smaltimento in discarica e favorendo il recupero d'energia dalla parte non riciclabile dei rifiuti. Abbiamo chiesto al presidente Daniele Fortini, di raccontarci gli esiti di questo incontro «Il commissario Dimas era molto soddisfatto di incontrare finalmente una delegazione italiana e non come in genere gli succede singole sigle ed abbiamo trovato molta disponibilità sia da parte del Commissario, che dalla direttrice generale Bucella, come del resto era già successo con la relatrice della direttiva rifiuti in discussione al parlamento, Caroline Jackson, che abbiano incontrato la settimana scorsa». [b]Ci sono tempi certi per l'approvazione della direttiva e ci saranno modifiche sostanziali rispetto al testo su cui c'è stata una posizione comune?[/b] «La discussione della direttiva in aula al parlamento europeo è già calendarizzata per il 16 giugno, entro il semestre presieduto dalla Slovenia. Riguardo alle modifiche c'è stato un confronto orientato alle strategie sul recupero energetico dai rifiuti e la posizione su cui c'è ormai accordo tra le forze politiche in parlamento è che il recupero energetico è prioritario». [b]Significa che rivedranno l'attuale gerarchia?[/b] «No la gerarchia rimane, ma il recupero di energia sarà considerato a tutti gli effetti una operazione di recupero e non di smaltimento. Quindi una priorità tra le azioni di recupero. E gli impianti saranno classificati come impianti di recupero o di smaltimento a seconda della loro potenza energetica. Anche sul tema riciclaggio c'è stato un confronto molto positivo e siamo soddisfatti che si punti a fissare un obiettivo minimo di riciclaggio del 50% entro il 2020 per tutti e 27 gli stati membri. Il fatto poi che su questi punti il parlamento andrà compatto al voto, avrà un riverbero importante anche sugli stati membri, perché sarà possibile creare convergenze». [b]Anche con la Commissione il confronto è stato positivo?[/b] «Direi proprio di sì. Con la Commissione abbiamo insistito sul fatto che svolga un forte ruolo di supporto agli Stati membri sulle politiche di riduzione dei rifiuti, perché le buone azioni volontarie, su cui anche Federambiente si sta spendendo molto sono importanti ma non sufficienti, sono gocce nell'oceano». [b]Quindi avete chiesto una mano più ferma sui piani nazionali di prevenzione?[/b] «Sì un supporto e soprattutto una azione sanzionatrice per chi non ottempera agli impegni e una più alta sorveglianza perché non vi siano defezioni anche sull'applicazione delle direttive già in essere, come ad esempio lo stop degli shopper al 2010, e Dimas si è detto d'accordo. Abbiamo anche chiesto un impegno sulla società europea del riciclaggio affinché possa essere supportata da strumenti comunitari, e su questo il Commissario ha colto il suggerimento e si è impegnato a verificare se esiste nel parco degli istituti esistenti europei qualche struttura che possa rappresentare il riferimento, dato che la scelta è quella di non far proliferare nuove agenzie». [b]Con la direttrice generale Pia Bucella, che è anche il capo degli ispettori europei, avete parlato della recente missione che ha guidato a Napoli?[/b] «Si' anche di quella, che ha definito una situazione sconvolgente e su cui non ci sono ancora elementi per far cambiare il giudizio. Le abbiamo assicurato la nostra collaborazione su questo fronte». [b]Dello studio sulle nanopolveri era interessato il commissario Dimas?[/b] «Molto ed ha accettato l'invito a partecipare alla presentazione ufficiale dei risultati». [b]A quando l'evento e dove?[/b] «A giugno, dopo l'approvazione della direttiva comunitaria. Dove, ancora non è deciso, ma potrebbe essere anche Napoli».

Campania: Bassolino, ex Impregilo rinviati a giudizio

Posted: 03 Mar 2008 02:52 AM CST

Il presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino, l'ex Ad di Impregilo Pier Giorgio Romiti, la stessa società Impregilo e altri 30 imputati tra persone e società sono stati rinviati a giudizio a Napoli nel procedimento per le presunte irregolarità nella gestione del ciclo dei rifiuti. Lo riferisce una fonte giudiziaria. Tra i reati contestati a vario titolo e a seconda degli imputati, figurano truffa ai danni dello stato, falso ideologico e frode in pubbliche forniture. Il processo comincerà il 14 maggio davanti alla quinta sezione del Tribunale di Napoli. Non è stato al momento possibile raggiungere per un commento il legale di Bassolino, all'epoca dei fatti commissario per l'emergenza rifiuti. Impregilo -- in una nota -- ha espresso piena fiducia nell'operato della magistratura e ha ribadito "la propria totale estraneità ai fatti contestati, ritenendo di avere sempre agito nel rispetto della legge e di aver avuto come unico obiettivo quello di contribuire a risolvere con criteri industriali la gestione dei rifiuti nella regione Campania". Gli imputati in totale sono 28 persone, la stessa Impregilo e altre quattro società da questa controllate, che si occupavano di gestione di impianti e smaltimento dei rifiuti. Le società sono indagate ai sensi della legge 231 del 2001, che obbliga le aziende a predisporre modelli organizzativi atti a prevenire la commissione di reati. Lo scorso novembre Impregilo ha presentato ricorso in Cassazione contro il provvedimento di sequestro di crediti e anticipi per circa 750 milioni di euro emesso dal gip di Napoli in relazione a una presunta truffa nella realizzazione di un termovalorizzatore. La Cassazione ha rimesso la decisione alle sezioni unite.

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