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| Carta da macero: definizione di rifiuto, Mps, tracciabilità ed esportazione Posted: Borsarifiuti.com vi segnala un interessante articolo di approfondimento realizzato da Greenreport in collaborazione con Reteambiente sulla carta da macero. [b]1 - La disciplina nazionale[/b] [b]1.a) Qualche dato[/b] Come documentato dai dati Istat sul commercio estero e dagli studi pubblicati da Comieco e Assocarta, l'Italia, grazie alla costante crescita delle raccolte differenziate dal 1998 a oggi, è diventata un "esportatore netto" di carta da macero dal 2004. In particolare, nel 2007, l'Italia ha esportato 1.079.000 tonnellate di carta da macero: la Cina è diventato il primo paese di destinazione con 426mila tonnellate (circa il 40% del totale export). Il valore medio delle tipologie più povere di carta da macero esportata (dati Istat) è stato superiore a 101 euro/ton. La carta da macero esportata rappresenta un "surplus" costituito da materiali poveri (mixed paper da raccolta differenziata e da raccolta presso aziende e grande distribuzione). Se l'Italia interrompesse questo flusso di esportazione (rendendolo troppo oneroso o assoggettandolo a vincoli burocatici impossibili da sostenere), le conseguenze sulle attuali raccolte differenziate sarebbero immediate: o si interrompono le raccolte o si ritorna in discarica dopo aver fatto raccolta differenziata. Si presume pertanto che i costi saranno ribaltati sui Comuni e quindi sui cittadini, con danni certi sul mercato della stessa industria cartaria nazionale e una impossibilità operativa anche per il sistema Conai/Comieco. [b]1.b) il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (e sue modifiche)[/b] Le Mps (materie prime secondarie), come noto, a livello comunitario non sono definite; tuttavia sono citate. Quindi, sotto il profilo concettuale, la loro esistenza viene riconosciuta dal Legislatore europeo. Infatti nella direttiva 2006/12/Ce, l'articolo 3, comma 1, lett. b), stabilisce che "gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere
in secondo luogo: il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie
". La direttiva è in corso di profonda revisione ma, allo stato attuale, la relativa modifica non è vigente nell'ordinamento giuridico europeo e meno che mai in quello nazionale. Del resto (al pari della direttiva 2006/12/Ce, testo armonizzato delle precedenti direttive 91/156/Cee e 75/442/Cee), la futura direttiva non sarà autoapplicativa (o "self executing"); quindi, tutti i principi ivi contenuti (anche se in ipotesi favorevoli alla individuazione del "non rifiuto") dovranno essere tradotti nell'ordinamento nazionale con apposito provvedimento, prima di essere applicati. Anche a livello nazionale, a decorrere dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del Dlgs 4/2008, correttivo del Dlgs 152/2006), la definizione di Mps è assente. Invece, nella versione originale del Dlgs 152/2006 (quindi, dal 29 aprile 2006 fino al 12 febbraio 2008) le Mps venivano definite dall'articolo 183, comma 1, lett. q), con rinvio all'articolo 181, commi 6, 12 e 13, che le definivano, integrando gli estremi di una importante norma "ricognitiva" solo in parte, poiché dettava principi specifici. Nel testo vigente del Dlgs 152/2006, ora si reperisce ancora una norma di carattere solo parzialmente "ricognitivo" (nel senso che vengono dettate anche le linee guida per l'emanazione del futuro Dm e si citano due principi generali in materia di recupero) nell'articolo 181-bis, commi 1 e 2, Dlgs 152/2006 (come novellato dal Dlgs 4/2008), dove il Legislatore fornisce i criteri per la futura individuazione delle Mps ad opera di un apposito Dm. Tuttavia, non esiste alcuna definizione di Mps. Tali criteri sono i seguenti: origine: un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti (quindi, non è mai possibile confondere le Mps con i sottoprodotti che, invece, trovano origine in un ciclo produttivo che, per brevità, potremmo definire manifatturiero); individuazione: provenienza, tipologia e caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre Mps (potenziali), nonché operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che producono Mps (effettive); fissazione di requisiti ambientali e merceologici: criteri di qualità ambientale, requisiti merceologici ed altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio (norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto della Mps che può essere un materiale, un prodotto o anche una sostanza); ulteriori caratteristiche: effettivo valore economico di scambio sul mercato e particolari caratteristiche. Fino a quando tale Dm non sarà emanato, l'articolo 181-bis, Dlgs 152/2006 con i suoi commi 3 e 4, traccia il regime transitorio per "legare" al presente il sistema pregresso. Oggi, pertanto, fino all'emanazione del futuro Dm, il sistema è il seguente: comma 3: continuano ad esistere le Mps citate ed individuate dal Dm 5 febbraio 1998 (oltreché 161/2002, per i rifiuti pericolosi); comma 4: continuano ad esistere le cd. "Mps fin dall'origine", cioè quelle che sono presenti nella circolare MinAmbiente 29 giugno 1999, n. 3402/V/Min. Si tratta di quei materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di trasformazione alcuna, già presentino le caratteristiche delle Mps di cui al Dm 5 febbraio 1998 (si pensi alle rese invendute dei giornali) o al Dm 161/2005. Tutto questo non può far dimenticare che il nuovo articolo 181, comma 3, Dlgs 152/2006 ribadisce che "la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero". Il concetto era presente anche nella versione originale del Dlgs 152/2006 (articolo 181, comma 13), il quale però aveva il valore aggiunto di stabilire quando si realizzasse tale "completamento delle operazioni di recupero", individuandolo in un momento preciso: quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come Mps, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso, o non abbia l'obbligo di disfarsene. Come è evidente, dunque, il disfarsi rappresentava la condizione cardine in presenza della quale l'Mps non esisteva. Condizione che, nel testo attuale del Dlgs 152/2006, non esiste più (al pari del concetto), ma solo in apparenza, poiché essa è connaturata alla nota definizione di rifiuto. [b]1.c) il Dm 5 febbraio 1998 (e sue modifiche)[/b] Anche il Dm 5 febbraio 1998 (e sue modifiche) non contempla la definizione di Mps, ma ne opera un censimento come dato di realtà. Infatti, nei vari paragrafi dell'allegato 1, suballegato 1, si reperisce sempre un paragrafo dal titolo "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti". Il Dm 5 febbraio 1998, dunque, riconosce e traduce in termini legislativi il dato saliente dell'attività di recupero, il quale risiede nel fatto di poter trarre nuova utilità da un qualcosa che in difetto di quello che potremmo definire "riprocessamento industriale" non avrebbe alcuna utilità per nessuno e potrebbe solo essere destinato allo smaltimento. Del resto, anche sotto il profilo concettuale, che senso avrebbe recuperare se dal recupero si continuano a ricavare rifiuti? Si è già detto del fatto che il nuovo articolo 181, comma 3, Dlgs 152/2006 ribadisce che "la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero". Tale principio trova la sua forma speculare nella disciplina attuativa (oggi riconfermata); infatti, l'articolo 3, comma 3, Dm 5 febbraio 1998 stabilisce che "restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione". In sostanza, dunque, le Mps derivanti dal recupero sono una sorta di rifiuti "depotenziati" che cessano di essere tali solo se e quando vengono "destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione". Quindi, è evidente che il completamento delle operazioni di recupero coincide con l'effettività e l'oggettività dell'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. In difetto di tale elemento nessun materiale, neanche il più nobile, cessa di essere rifiuto. Il problema, dunque, risiede tutto nel capire: - quando ricorre il "disfarsi"; - "quando" le operazioni di recupero si completano; - "come" provare che tale completamento è effettivamente avvenuto affinché il recupero sia "effettivo ed oggettivo". Con riguardo al sistema della carta, oggi, il sistema sembra essere il seguente: il rifiuto in carta non sottoposto a selezione e cernita arriva direttamente in cartiera per essere recuperato in forma di carta, cartone e cartoncino. Tale cartiera deve essere opportunamente autorizzata (ex Dm 5 febbraio 1998) poiché è presso la cartiera che avviene il "riprocessamento industriale"; il rifiuto in carta non sottoposto a selezione e cernita viene avviato ad un impianto di recupero (piattaforma) dove si procede alle operazioni di cui al punto 1.1.3, lett. b), all. 1, suball. 1, Dm 5 febbraio 1998, in esito alle quali l'impianto "produce" le Mps per le cartiere e rispondenti alle specifiche Uni-En 643. Cartiere che in tal caso non ricevono rifiuti ma Mps; i materiali post-consumo che sin dall'origine hanno le caratteristiche delle Mps indicate nel Dm 5 febbraio 1998 (es. rese invendute di giornali) che ritornano alle cartiere in qualità di Mps fin dall'origine. Anche in questo caso le cartiere non ricevono rifiuti. [b]2 - La sentenza Cass. Pen. Sez. III, 6 febbraio 2008 n. 5804[/b] [b]2.a) La sintesi della sentenza 5804/2008[/b] Nella sua qualità di giudice di legittimità, la Corte con tale sentenza ha stabilito il seguente principio di diritto: non si può invocare la disciplina delle Mps e ricorre un'ipotesi di gestione di rifiuti, nel caso di materiali prodotti da terzi (nella specie carta da macero) oggetto di attività di cernita e selezione e successivo conferimento ad una distinta impresa che li utilizza nel proprio ciclo produttivo. Un principio importantissimo del quale è necessario tenere il debito conto. La sentenza è stata pronunciata a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica "per violazione di legge" avverso la sentenza di assoluzione ("perché il fatto non sussiste") pronunciata dal Tribunale di Tivoli nei confronti di alcuni soggetti imputati di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi. Alcuni di tali soggetti sottoponevano la carta da raccolta differenziata a cernita e selezione, generando Mps, e un altro soggetto titolare di una cartiera prendeva tale carta cernita e selezionata (macero) non come rifiuto, ma come Mps per impiegarla direttamente nel ciclo produttivo, senza alcun trattamento preventivo, avendo la stessa funzione della cellulosa. Il processo era iniziato sotto la vigenza del "Decreto Ronchi" ed è approdato dinanzi alla Cassazione sotto la vigenza del "Codice ambientale". La Corte ha riconosciuto la continuità normativa tra i due testi. Fondamentalmente la Corte fa leva su due dati: 1) "disfarsi"; infatti la Corte afferma che non si tratta di Mps ma di rifiuti perché "in ogni caso il detentore di esse si era già disfatto dovendo il termine essere univocamente riferito al detentore originario della sostanza utilizzabile come Mps"; 2) la cernita e la selezione non fanno perdere al rifiuto tale qualità perché la riutilizzazione del macero in cartiera presuppone inevitabilmente l'impiego di ulteriori trattamenti oltre la mera attività di cernita e selezione; [b]2.b) perché la sentenza 5804/2008 non è condivisibile[/b] In entrambi i casi la sentenza appare oltremodo non condivisibile; sotto il primo profilo perché il concetto di Mps presuppone sempre che si sia in presenza di un rifiuto, in relazione al quale è possibile un'attività di recupero e che quest'attività sia idonea, appunto, a generare una Mps. Diversamente, tutto il sistema del recupero appare illogico. Sotto il secondo profilo, si osserva che se il Dm 5 febbraio 1998 individua la selezione e la cernita (intesa come eliminazione di impurezze e materiali contaminanti) che unitamente al compattamento in conformità alle specifiche ivi individuate consentano di avere macero a norma Uni En 643 (cioè l'Mps); pertanto, non è facilmente comprensibile la presa di posizione della Cassazione anche in considerazione del fatto che il Dm 5 febbraio 1998 è di fatto uno standard tecnico, dotato in quanto tale di una sua specifica capacità: quella di comprimere la discrezionalità del pubblico potere. Quello che il Legislatore richiede alle Autorità pubbliche (variamente articolate) è una "cooperazione" sulla verifica del rispetto degli standards; tanto che il mancato rispetto degli standards accertato dalle Autorità competenti comporta il divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività; ma solo il mancato rispetto di quanto stabilito dal Dm 5 febbraio 1998, determina tale conseguenza, non altro. Il che accade proprio in virtù di quella valutazione discrezionale effettuata a monte dal Legislatore fondata, sotto il profilo scientifico, tutta ed unicamente sulla natura giuridica degli standards che, si ripete, risiede nella loro capacità di costituire limiti alla discrezionalità del pubblico potere. In virtù della esistenza dei citati standards, dunque, la P.a. (variamente concepita) non deve più stabilire se dallo svolgimento di una determinata attività possa derivare un pregiudizio per l'interesse pubblico. Questo perché l'interesse pubblico generale e collettivo è già tutelato a monte proprio da quegli standards. La P.a. non deve (proprio perché non può) porre alcun limite all'esercizio di una facoltà inerente il diritto soggettivo di recuperare rifiuti in una determinata forma; di ciò si sono già fatti carico gli standards, il cui rispetto fa venir meno la compressione al libero esercizio delle facoltà inerenti a quel diritto soggettivo. La P.a. deve solo porre in essere un controllo del rispetto dello standard, mediante un cd. "atto vincolato". Vincolato da cosa? Dagli standards, appunto, senza scendere (poiché non facoltizzata al riguardo) nel loro merito tecnico. Quindi la P.a. deve accertarsi del rispetto rigoroso degli standards da parte di una determinata impresa senza scendere nel merito se una determinata metodica individuata dagli standards medesimi possa essere o meno effettivamente dannosa per l'ambiente, né interpretare estensivamente o restrittivamente quanto ivi previsto (del resto non si tratta di legge formale e astratta che sopporta e necessita di interpretazione, ma di mera elencazione) (1). In sostanza la Corte di Cassazione sembra voler dire che (nel caso del macero) può essere Mps solo il pulper. Forse è anche vero, ma nella disciplina positiva questo dato non è presente e pretenderlo significa ledere il principio di legalità. Laddove si volesse addurre che le Mps nel nostro Paese non esistono perché non contemplate dalla direttiva 75/442/Ce, ora 12/2006, è appena il caso di ricordare che, contrariamente a quanto affermato da una parte della Dottrina, la Corte Costituzionale, con ordinanza 28 dicembre 2006, n. 458 (2) ha stabilito che " contrariamente a quanto si afferma nella sentenza impugnata la norma denunciata non potrebbe essere, tuttavia, direttamente disapplicata dal giudice nazionale in quanto incompatibile con il diritto comunitario, giacché la direttiva sui rifiuti non è «autoapplicativa», necessitando di un atto di recepimento da parte dei singoli Stati membri; in senso contrario, non varrebbe addurre che la nozione di rifiuto di cui alla direttiva 75/442/Cee risulta richiamata dall'articolo 2, lettera a), del regolamento Cee 1° febbraio 1993, n. 259/93, di diretta applicazione nell'ordinamento italiano: giacché tale richiamo ha valenza limitata alla sola materia delle spedizioni di rifiuti, disciplinata dal regolamento stesso, e non è dunque riferibile né all'abbandono, né alle attività di gestione dei rifiuti diverse dalla spedizione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento); neppure, poi, si potrebbe sostenere (in ossequio al principio della prevalenza del diritto comunitario, sia originario che derivato) che il giudice nazionale debba dare comunque applicazione alla sentenza della Corte di giustizia, che ha espressamente statuito l'incompatibilità comunitaria dell'articolo 14; le pronunce della Corte europea che precisano o integrano il significato di una norma comunitaria hanno, difatti, la stessa efficacia della norma interpretata; di conseguenza, mentre nel caso di norma comunitaria direttamente efficace nell'ordinamento dei singoli Stati, il giudice nazionale non deve più applicare la norma interna con essa contrastante alla luce dell'interpretazione offerta dalla Corte di giustizia; nel caso in cui, invece come nella specie si tratti di norma comunitaria priva di efficacia diretta, il giudice italiano rimarrebbe comunque vincolato dalla norma interna; l'unico modo per rimediare al vulnus da questa recato ad una direttiva comunitaria non direttamente applicabile sarebbe, dunque, quello di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma interna per violazione degli obblighi di conformazione all'ordinamento comunitario, sanciti dall'articolo 11 Cost. e, in modo ancor più esplicito, dal primo comma del novellato articolo 117 Cost.;
". [b]3 - Gli oneri probatori in materia di recupero agevolato, di Mps e il principio di effettività del recupero[/b] [b]3.a) Gli oneri probatori[/b] Con l'auspicio che la pronuncia della Cassazione resti un caso isolato (e soggetto a possibile riforma da parte di altro Collegio) (3) e che il Ministero dell'ambiente dirami una circolare interpretativa sul punto, si rende necessario a questo punto tornare alle regole generali sul recupero, affrontando la questione in una prospettive diversa, e precisamente: per verificare l'applicazione della normativa sul recupero (cioè della possibilità di qualificare i materiali come Mps) è necessario passare attraverso la verifica del rispetto del relativo regime probatorio, illustrandolo alla luce dei noti principi dell'effettività e dell'oggettività del recupero e di quello in virtù del quale chi invoca un regime di favore (come il recupero agevolato) ha l'onere di fornire la prova della sussistenza di tutte le condizioni per la sua applicazione . Come noto l'articolo 216, Dlgs 152/2006 (riproponendo l'articolo 33 del "Decreto Ronchi") prevede che purché siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente. Nella stessa prospettiva: - l'articolo 3, comma 3, Dm 5 febbraio 1998, dispone che "restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione" (di analogo tenore l'articolo 3, commi 4 e 5, Dm 161/2002 sul recupero agevolato dei rifiuti pericolosi); La norma enuncia il principio fondamentale in materia di recupero agevolato, quello di effettività del recupero. Il principio vale sia per chi recupera, ma anche per chi, raccogliendo e trasportando i rifiuti destinati al recupero, invoca il regime agevolato per lo svolgimento di tale attività (il che è confermato dall'articolo 212, Dlgs 152/2006, comma 18, con riferimento ad attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati a riciclaggio e recupero). Il principio risale ai Dl che avevano preceduto il "Decreto Ronchi", ove era costante la regola dell'applicazione del Dpr 915/82 se i rifiuti individuati come residui e i materiali disciplinati dai vari decreti non fossero destinati in modo effettivo ed oggettivo al riutilizzo (4). In osservanza di ciò, ancora prima dell'entrata in vigore del "Decreto Ronchi", la Cassazione aveva fatto più volte applicazione del principio di effettività, ribadendo che: a) occorre la destinazione attuale, effettiva ed oggettiva al reimpiego produttivo (o in un processo di combustione) dei rifiuti e non è sufficiente la mera idoneità del materiale a tale trattamento (5); b) è necessario verificare con precisione che il riutilizzo rispetti "provenienze" e "destinazioni" individuate dalla normativa tecnica (6); c) l'onere della prova incombe su colui che invoca il regime differenziato (7). Il detentore deve offrire la prova rigorosa della destinazione attuale, effettiva ed oggettiva al reimpiego produttivo, affinché il materiale ceduto possa essere considerato residuo, altrimenti soggiace alla disciplina ex Dpr 915/1982; l'esclusione della responsabilità penale non può basarsi sulle mere dichiarazioni soggettive dell'interessato (8). Tali affermazioni sono state riprese anche nella vigenza del "Decreto Ronchi" e del Dlgs 152/2006, poiché i principi ivi presenti sono identici (9). In tale prospettiva si colloca anche la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 14557/2007, ove l'esclusione della presenza di una Mps è giustificata dal rilievo della mancanza di una duplice prova in ordine a: rispetto delle caratteristiche tecniche specifiche richieste dal Dm 5 febbraio 1998 e dal Dm 161/2002; dell'effettiva ed oggettiva destinazione all'utilizzo in cicli di produzione o di consumo, come espressamente richiesto dagli stessi Dm. Tutto quanto precede, si è reso necessaria per capire come comportarsi dinanzi ad un ordinamento che, alla luce della sentenza 5804/2008 sembra smentire sé stesso o, quantomeno, entrare in una profondissima contraddizione. [b]3.b) Come fornire, in concreto, la prova dell'effettività del recupero[/b] Innanzitutto, è necessario fornire la prova della corrispondenza del materiale alle previsioni della normativa tecnica di cui al Dm 5 febbraio 1998 (o 161/2002) (10). In ordine alla destinazione effettiva ed oggettiva all'utilizzo in cicli di produzione o di consumo, la prova più "rassicurante" è di certo quella documentale, ed in tale ambito assumono particolare rilevanza atti diversi ed ulteriori rispetto al solo contratto tra i vari soggetti interessati. Si pensi a: lettere comprovanti la ripetitività del rapporto; analisi o perizie di parte sulle caratteristiche del materiale; informative sulla compatibilità dello stesso con l'impianto di destinazione; procedure di controllo a campione; riscontri tra registri e formulari; indicazione sul Ddt della cartiera di destinazione. Sono questi elementi necessari (e sufficienti) per provare, sulla base di parametri di normalità e buona fede, il rispetto delle condizioni di legge (fermo restando che la valutazione della prova va fatta caso per caso) (11). Un conforto a tale interpretazione viene dal Dm 26 gennaio 1990 (Individuazione delle materie prime secondarie e determinazione delle norme tecniche generali relative alle attività di stoccaggio, trasporto, trattamento e riutilizzo delle materie prime secondarie), anche se trattasi di provvedimento riferito alla disciplina anteriore al "Decreto Ronchi" ed ormai superato, stante l'interpretazione che la Corte costituzionale diede del suo articolo 3 con la sentenza 512/1990 (che annullò diversi articoli del decreto per violazione delle competenze statali) (12). Inoltre, occorre precisare che, se il rifiuto non viene avviato al recupero bensì allo smaltimento, l'eventuale comunicazione inviata dall'interessato è del tutto irrilevante, poiché sussiste l'illecito rappresentato dallo svolgimento di una attività di smaltimento in assenza di autorizzazione. La mancanza di comunicazione va, invece, correttamente contestata solo nei casi in cui l'attività posta in essere è, in pieno, qualificabile come recupero, difettando soltanto il rispetto delle procedure previste per tale forma di gestione (la pena comunque è sempre quella di cui all'articolo 256, comma 1) (13) (14). Alla carenza di comunicazione va equiparata l'ipotesi di invio di comunicazione priva dei requisiti prescritti dalla legge (15). Analizziamo, dunque, di seguito, le varie ipotesi che possono, nel concreto, presentarsi: una piattaforma vende il macero ad un intermediario anziché ad una cartiera; una piattaforma vende il macero direttamente ad una cartiera; in entrambi i casi, il gestore della piattaforma dovrà dimostrare che le Mps prodotte nella sua piattaforma sono andate ad effettivo recupero, precostituendosi un fascicolo ove siano contenuti tutti i dati più sopra evidenziati ai fini della effettività del recupero (contratto, ecc. e soprattutto indicando nel Ddt il nome della cartiera di destinazione). Diversamente, si deve necessariamente parlare di rifiuti che devono viaggiare con formulario, mediante mezzi autorizzati e recapitare in impianti autorizzati per la gestione dei rifiuti ecc. Infatti, si ricorda che ex articolo 3, comma 3, Dm 5 febbraio 1998 le Mps sono dei rifiuti "depotenziati", poiché "restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione" ove l'elemento dirimente per far "trasmigrare" prodotti, materie prime e Mps derivanti dalle attività di recupero dall'alveo dei rifiuti a quello di Mps risiede solo ed unicamente nel fatto che essi sono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo in un ciclo produttivo o di consumo e non in altro. una piattaforma vende il macero ad un'altra piattaforma: poiché presso le piattaforme si effettua la messa in riserva, tali piattaforme devono essere necessariamente autorizzate quantomeno per la messa in riserva. Se entrambe sono autorizzate in regime agevolato la messa in riserva (R13) "è consentita una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti" (articolo 6, comma 8, Dm 5 febbraio 1998). In questo caso, i rapporti tra le due piazzole sono regolati dalla disciplina sui rifiuti. Dalla prima piazzola non potranno mai uscire Mps (se così fosse la destinazione naturale consentita dal Dm 5 febbraio 1998 è la cartiera e non un'altra piazzola) ma solo rifiuti di carta. È solo dalla seconda piazzola che (sempre osservando il regime probatorio più sopra evidenziato) possono originarsi le Mps, secondo il dettato del Dm 5 febbraio 1998. [b] 4 - I problemi più attuali nelle transazioni sul macero[/b] [b]4.a) Il principio di non sovrapponibilità tra procedure ordinarie e procedure semplificate[/b] Con sentenza 4 luglio 2000, n. 1492, la Corte di Cassazione III Sezione penale aveva ritenuto che nel caso in cui una impresa intenda svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti che siano effettivamente avviati al recupero ed al riciclaggio deve procedere all'iscrizione all'Albo gestori in forma semplificata. Il che ricorre anche nel caso in tale impresa sia già iscritta all'Albo medesimo in forma ordinaria. In tal modo la Corte riaffermava in principio di non sovrapponibilità che si concreta, in sostanza, in ragione del fatto che tra le due procedure d'iscrizione all'Albo esiste una profonda differenza non solo ontologica (quella ordinaria è una vera e propria autorizzazione, quella agevolata è un accertamento costitutivo) ma anche di conseguenza procedurale. Il principio veniva affermato, in quella sede, dal giudice di legittimità solo con riferimento alla categoria del trasporto. Successivamente, con sentenza 5 ottobre 2006, n. 33467, ancora la III Sezione penale della Corte di Cassazione (che non fa alcun riferimento al Dlgs 152/2006, pur vigente all'epoca della pronuncia), riaffermava il principio di non sovrapponibilità tra la procedura ordinaria e quella semplificata (rinviando anche alla propria citata sentenza 1492/2000) e ricordava che "le due procedure non sono sovrapponibili per quanto concerne i presupposti e gli elementi di valutazione portati al vaglio della Pubblica amministrazione, per cui il soggetto iscritto in via semplificata non può svolgere le attività per cui necessita la procedura normale e viceversa". Tuttavia, la circolare del Comitato nazionale dell'Albo 27 luglio 2007, n. 155, alla luce dell'articolo 212, comma 20, Dlgs 152/2006, sembra aver fatto chiarezza sul punto, disponendo quanto segue: l'impresa di trasporto iscritta con procedura ordinaria (catt. 1, 4 e 5) può (in osservanza dell'articolo 212, comma 20, Dlgs 152/2006) trasportare i rifiuti anche presso impianti di recupero che operano in base alle procedure semplificate; l'impresa di trasporto iscritta con procedura semplificata (catt. 2 e 3) non può trasportare i rifiuti presso impianti che operano in procedura ordinaria. In sostanza, grazie all'articolo 212, comma 20, Dlgs 152/2006, l'Albo gestori afferma una non sovrapponibilità solo parziale, escludendo il "viceversa" affermato dalla Cassazione. È necessario sempre, tuttavia, ricordare che l'articolo 212, comma 18, Dlgs 152/2006 fa riferimento sempre al recupero effettivo ed oggettivo. Quindi, ancora una volta vige il principio relativo al fatto che chi vuole fruire di un regime di favore deve provarlo, cioè deve provare l'oggettività e l'effettività del recupero secondo i canoni più sopra individuati. In considerazione di quanto precede, si ritiene che; un'impresa autorizzata per la messa in riserva della carta da RD ecc. in base alle procedure semplificate (articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006) può conferire i propri rifiuti ad un impianto autorizzato con procedura ordinaria tramite un trasportatore iscritto nelle categorie Albo 1 o 4, perché le categorie d'iscrizione ordinaria non vincolano l'attività alla destinazione, ma solo alla natura, alle tipologie e alla provenienza dei rifiuti trasportati. Infatti, la categoria 1 riguarda "raccolta e trasporto dei rifiuti urbani", la categoria 4 riguarda "raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi" (16); un'impresa autorizzata per la messa in riserva della carta da RD ecc. in base alle procedure semplificate (articoli 214 e 216, Dlgs 152/2006) non può conferire i propri rifiuti ad un impianto autorizzato con procedura ordinaria tramite un trasportatore iscritto nella categoria Albo 2, perché tale categoria prevede un obbligo in ordine alle operazioni di gestione cui sono destinati i rifiuti stessi (17). Infatti, in tale categoria 2 è esplicitamente citato (per relationem) il Dm 5 febbraio 1998. [b]4.b) Il "disaccordo" internazionale[/b] L'articolo 28 ("Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti"), comma 1, regolamento (Ce) 1013/2006 stabilisce che "se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei materiali come rifiuti o no, detti materiali sono trattati come rifiuti. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme alla normativa comunitaria o al diritto internazionale". Come è evidente, l'interpretazione tra le autorità competenti di spedizione e destinazione, in caso di disaccordo, deve propendere per la tesi più restrittiva; pertanto, le Mps non riconosciute come tali da uno dei Paese della transazione non esistono e sono sempre rifiuti. Questo rende evidente che, in caso di esportazione, il macero non può arrivare alla frontiera come Mps e poi trasformarsi in rifiuto; oppure in caso di importazione non può arrivare come rifiuto e poi trasformarsi in Mps. Quindi, in caso di disaccordo sulla qualifica di Mps o rifiuto riferita al macero in caso di export, il macero (ai sensi del su riportato articolo 28, comma 1) è sempre un rifiuto, durante tutta la sua esistenza. [b]4.c) Se i rifiuti sono avviati alle operazioni di recupero all'estero tramite un trasportatore estero, come comportarsi in ordine alle autorizzazioni al trasporto?[/b] Sotto il profilo operativo, le possibilità sembrano essere le seguenti: - il trasportatore estero carica i rifiuti e li trasporta direttamente all'impianto estero di destinazione; - il trasportatore estero carica i rifiuti e li trasporta fino ad un porto dal quale vengono poi imbarcati e spediti via mare. A fronte di tale realtà operativa, spesso ci si chiede se è sufficiente verificare che il trasportatore abbia un'autorizzazione al trasporto di rifiuti nel proprio paese, oppure se sia necessario che costui sia anche iscritto all'Albo gestori ambientali. Sul punto, è bene osservare che il tragitto verso l'estero può essere "unico" (es. da Roma ad Hong Kong senza il carico venga mai scaricato su territorio nazionale) oppure "frazionato" (es. da Roma ad Hong Kong, ma il carico viene scaricato a Bari). Se nelle esportazioni di macero si utilizza l'allegato VII, regolamento (Ce) 1013/2006 (in quanto il macero è presente nell'elenco verde di tale regolamento), è evidente che si sta parlando di macero = rifiuto. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 3, comma 3, Dm 3 settembre 1998, n. 370 "regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti" stabilisce che "fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea". Pertanto, si ritiene che: se il tragitto è "unico" (es. da Roma ad Hong Kong senza il carico venga mai scaricato su territorio nazionale) il trasportatore deve essere autorizzato dall'autorità competente del proprio Paese. In questo caso i documenti di trasporto internazionale sostituiranno il formulario di cui all'articolo 193, Dlgs 152/2006; se il tragitto è "frazionato" (es. da Roma ad Hong Kong, ma il carico viene scaricato a Bari) per la tratta italiana (nel nostro esempio: da Roma a Bari) il trasportatore deve sempre e necessariamente essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali. In questo caso i documenti di trasporto internazionali sostituiranno il formulario di cui all'articolo 193, Dlgs 152/2006 solamente dall'ultimo punto di partenza su suolo nazionale verso l'estero. Mentre, per il tragitto nazionale il formulario sarà sempre necessario (nell'esempio da Roma a Bari). Non appare di alcun pregio, sotto il profilo della disciplina di settore, affermare che non tutti i trasportatori esteri hanno sede secondaria in Italia e, quindi, non possono essere iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali. In questo caso, infatti, quel soggetto non potrà operare su territorio italiano. Ovviamente, vale il reciproco in caso di importazioni. Quindi, se il carico giunge in Italia con l'allegato VII al regolamento (Ce) 1013/2006, è evidente che si tratta di rifiuti. Se il tragitto è "frazionato" il trasportatore deve essere iscritto all'Albo e portare il formulario. L'impianto che li riceve (commerciante, piattaforma o cartiera) prende dei rifiuti, quindi deve essere necessariamente autorizzato (anche in forma agevolata). In tal caso, è necessario verificare l'iscrizione (agevolata o ordinaria) all'Albo del trasportatore. Per le relative limitazioni si veda il precedente punto 4.a). [b]5 - Alcune ipotesi solutorie[/b] Per la sopravvivenza dell'economia di settore e quindi per la conservazione del senso ecologico ed economico delle raccolte differenziate della carta, è necessario che il sistema venga ripensato in termini di obblighi, studiando una filiera "ad hoc" che non faccia ricadere nella disciplina generale del recupero il macero. Infatti, i principi del recupero sono noti e devono essere applicati. Del resto, se è stato possibile per i Raee (spesso pericolosi), non si vede il motivo per il quale ciò non debba essere possibile per la carta. Si pensa, in una prima meditazione: ad una serie di chiarimenti operativi forniti con circolare ministeriale che delinei con assoluta chiarezza il discrimine tra Mps e rifiuti, anche con riferimento al regime di prova dell'effettività del recupero. poiché resta, tuttavia, certo ed assodato, che in caso di import-export se il Paese estero non concorda con la qualifica di Mps nazionali, il macero deve sempre necessariamente seguire la filiera del rifiuto si potrebbero immaginare alcune soluzioni, avallate da provvedimenti legislativi e regolamentari, come ad esempio: - iscrizione "light" all'Albo gestori di trasportatori ed impianti (sulla scorta dell'articolo 212, comma 8); - possibilità di sostituire i registri di carico e scarico con la conservazione dei formulari (sulla scorta dell'articolo 11, legge 29/2006 che la prevede per i rifiuti pericolosi dei professionisti singoli); - completa attuazione della definizione di "centro di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lett. cc), Dlgs 152/2006, di cui il Dm 8 aprile 2008 rappresenta solo una prima attuazione con riferimento ai soli rifiuti urbani; in ogni caso, per preservare le informazioni commerciali, si potrebbe immaginare un Accordo di Programma tra Ministero dell'ambiente e Autorità garante della privacy, al fine di trovare delle soluzioni accettate anche dagli organi di controllo per garantire loro la tracciabilità (es. in calce al Ddt in caso di Mps potrebbe essere inserita la seguente indicazione "i dati relativi all'impianto dove si effettuerà l'effettivo recupero sono disponibili a richiesta delle autorità di controllo presso XXYYZZ S.r.l. tel. ecc.)". Per quanto riguarda l'export è assolutamente necessario un intervento ministeriale che chiarisca in modo univoco la disciplina per rendere uniformi le più disparate condotte finora registrate sul territorio nazionale, fra le quale si censiscono le seguenti: a) magazzino che compila allegato VII fin dalla partenza iscrivendosi sia come soggetto che organizza la spedizione sia come produttore del "rifiuto" carta. b) broker che compila allegato VII fin dalla partenza come soggetto che organizza la spedizione e iscrive il magazzino come produttore. c) broker che compila allegato VII solo dopo le operazioni doganali (dalla nave in poi), mantenendo il trasporto interno (dal magazzino al porto) con solo Ddt. d) tutte queste procedure non hanno trovato alcuna risposta certa in sede Ministeriale e sono lasciate alla libera creatività e al buon senso delle singole aziende. e) La casistica si complica ulteriormente con: broker che aggiunge un formulario rifiuti, chiedendo alla Dogana di timbrare e restituire la quarta copia; broker che compila solo l'allegato VII ma utilizza trasportatori autorizzati al trasporto rifiuti nella tratta nazionale, senza peraltro registrare alcuna operazione nell'apposito registro di carico/scarico; broker che utilizza allegato VII senza vettore autorizzato ma con semplice Ddt; trasportatore che, all'insaputa di broker e magazzini, registra ogni operazione di trasporto sul proprio registro di carico e scarico. Sarebbe veramente ora di pensarci. [b]6 - Una riflessione finale[/b] Ci sia consentita, infatti, una domanda: l'Italia è un Paese maturo per disciplinare un reale mercato di quanto non ha senso che finisca in discarica oppure è un Paese che si ostina ancora a parlare (rectius: blaterare) di raccolte differenziate sperando che il ciclo del recupero si chiuda con la "campana", ignorando la necessità di una successiva filiera commerciale ed industriale disciplinata ed uniforme? La particolare situazione del macero sembra proprio deporre a favore della seconda ipotesi. _______________ [size=9](1) Ci sia consentito rinviare a P. Ficco "La messa in riserva agevolata dei rifiuti e la natura giuridica dello standard" in Rifiuti Bollettino di informazione normativa" n. 127 (3/2006), p. 9. (2) Pronunciandosi in ordine alla legittimità costituzionale dell'articolo 14, Dl 138/2002. (3) Cass. Pen., Sez. III, 29 dicembre 2005, n. 47277 con riferimento a cascami e ritagli di pelle ha ritenuto che .."per la messa in riserva, selezione e cernita dei residui di pellame (attività comprese nell'allegato 1, Dm 5 febbraio 1998, punti 8.5 e 8.6) effettuate dall'indagato è consentita la procedura semplificata di cui al Dlgs 2/1997, articolo 33, essendo state rispettate le condizioni di cui all'articolo 6 dello stesso Dm. Pertanto, non è puntuale il ricorso del Pm secondo cui non sarebbero state rispettate le modalità di recupero (par. 8.5.3) e la tipologia dei prodotti recuperati (par. 8.5.4) risultando, invece, che veniva svolta attività di recupero mediante «riutilizzo tal quale nell'industria manifatturiera e della pelletteria» (par. 8.5.3 lett. b) effettuando, cioè, la selezione e la cernita manuale non occorrendo alcun macchinario, come sostenuto in ricorso del pezzame; la collocazione dei ritagli di uguale dimensione in buste e la spedizione del prodotto costituito da "pelle di litate dimensioni (par. 8.5.4.), alla clientela estera". (4) Si veda art. 1, comma 2, legge 11 novembre 1996, n. n. 575 recante "sanatoria degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge in materia di recupero dei rifiuti". (5) Cfr ex plurimis, Cass. pen., Sez. III, 2557 del 25 ottobre 1994; Sez. III, 274 del 12 gennaio 1996; Sez. III, 18195 del 17 maggio 2005. (6) Cass. pen., Sez. III, 1016 del 31 gennaio 1995; Sez. III, 1726 del 17 maggio 1996. È necessario che i residui, pur astrattamente Mps in quanto rientranti nelle tipologie elencate nell'allegato al Dm 26 gennaio 1990, lo diventino in concreto, attraverso la comprovata, effettiva ed oggettiva destinazione al riutilizzo, Sez. III, 1206 del 14 giugno 1994. (7) Cass. pen., Sez. III, 881 del 3 maggio 1995; Sez. III, ord. n. 2666 del 12 ottobre 1994. (8) Cass. pen., Sez. III, 4706 del 23 aprile 1994; Sez. III, 22511 del 15 giugno 2005. (9) Cass. pen., Sez. III, 11007 del 27 settembre 1999 secondo la quale: "La prova della destinazione al riutilizzo dei rifiuti deve essere obiettiva, univoca e completa, non potendosi tenere conto solo delle affermazioni o delle intenzioni dell'interessato, posto che i rifiuti richiedono un corretto e tempestivo recupero, se possibile e dimostrato, oppure il loro smaltimento in modo compatibile con la salute e l'ambiente, interessi primari della società". Il principio di effettività è stato recentemente oggetto di Cass. pen., Sez. III 8050 del 27 febbraio 2007; Sez. III, sent. n. 16955 del 4 maggio 2007. (10) Si veda P. Fimiani "La Cassazione torna sulle Mps" in "Rifiuti Bollettino di informazione normativa" n: 152 (6/2008), p. 35. (11) Si veda P. Fimiani ibidem. (12) Recitava la norma: "3. Individuazione delle materie prime secondarie. 1. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 1 sono individuate come materie prime secondarie: a) i residui elencati nell'allegato 1 al presente decreto con provenienza e destinazione finale conforme a quanto previsto nell'allegato medesimo; b) altri residui, derivati direttamente da processi produttivi, dei quali il detentore possa dimostrare, sulla base di idonea documentazione contrattuale, l'effettiva destinazione al riutilizzo; c) materiali derivanti dalle operazioni di selezione o trattamento dei rifiuti industriali o rifiuti solidi urbani diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) effettuate da parte di soggetti autorizzati alle suddette operazioni e trattamenti ai sensi della normativa vigente, purché risulti da idonea dichiarazione dello smaltitore la provenienza dei medesimi nonché l'effettiva destinazione delle materie prime secondarie al riutilizzo". Sul punto, la Corte Costituzionale affermò che "l'art. 3 del decreto ministeriale 26 gennaio 1990 del Ministro dell'ambiente, allo scopo di prevenire abusi o frodi nel traffico dei rifiuti o nel loro riciclaggio, ha, pertanto, considerato non sufficiente come mezzo di prova dell'esistenza di una "materia prima secondaria" la mera volontà contrattuale o la semplice dichiarazione dello smaltitore, ma ha implicitamente richiesto, nel prevedere il requisito della loro "idoneità", che quelle manifestazioni di volontà siano accompagnate da dati oggettivi e inequivocabilmente certi, quali, ad esempio, la possibilità tecnica che un certo residuo possa essere riutilizzato come materia prima in un ulteriore processo produttivo, la convenienza economica dell'impiego della materia prima secondaria rispetto a quello della corrispondente materia prima, la destinazione produttiva specifica verso la quale il residuo è indirizzato e, ove abbia oggettiva rilevanza, la provenienza del residuo stesso. Inoltre, lo stesso decreto ministeriale, sempre in collegamento necessario con il requisito della "idoneità" della documentazione contrattuale e della dichiarazione dello smaltitore, ha espressamente previsto agli articoli successivi una serie di adempimenti ("obbligo di dichiarazione", "obbligo di informazioni", tenuta dei registri di carico e di scarico, "scheda di identificazione") e di controlli rivolti ad accertare l'effettiva e oggettiva destinazione finale del residuo e a verificare la corrispondenza alla realtà della documentazione contrattuale o della dichiarazione dello smaltitore". (13) Cass. pen., Sez. III, 19578 del 28 aprile 2004 che fornisce i parametri operativi per verificare se una data operazione è ascrivibile al concetto di recupero (nella specie, messa in riserva), ove si afferma che "l'art. 6, Dm 5 febbraio 1998,
che assoggetta la configurabilità della "messa in riserva" al rispetto di determinate condizioni generali, quali: lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare separato dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto; lo stoccaggio separato per rifiuti tra loro incompatibili; l'accatastamento dei rifiuti su basamenti pavimentati o addirittura impermeabilizzati. Inoltre, per i rifiuti della tipologia di quelli in questione (pneumatici di veicoli cod. Cer 160103), rientranti nella categoria 10 del suballegato 1 del menzionato decreto ministeriale ("Rifiuti solidi in caucciù e gomma"), la messa in riserva, per le successive operazioni di recupero, prevede: il lavaggio, la triturazione e-o la vulcanizzazione "cod. 10.2.3." (per i pneumatici non ricostruibili) ovvero la selezione e accettazione delle carcasse "cod. 10.3.3." (per i pneumatici ricostruibili). Da tale panorama normativo, risultando in fatto accertato che l'imputato in epoca antecedente al decorso dei novanta giorni dalla comunicazione alla provincia si era limitato ad accatastare i pneumatici senza compiere alcuna delle operazioni sopra indicate, che connotano la "messa in riserva" dei rifiuti, discende che l'imputato, all'epoca dell'accertamento dei fatti, non aveva ancora iniziato le operazioni di recupero". (14) Si veda P. Fimiani, ibidem. (15) Cass. pen., Sez. III, 9383 del 28 febbraio 2003. (16) Cfr. E. Onori, "I chiarimenti dell'Albo sui limiti dell'iscrizione semplificata per il trasporto dei rifiuti recuperabili", Tribuna Albo gestori in "Rifiuti Bollettino di informazione normativa" n. 145 (11/07), p. 50. (17) Si veda E. Onori, ibidem.[/size] |
| Rifiuti da attività estrattiva, il Cdm ha approvato il decreto legge Posted: Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva nella seduta dello scorso 30 maggio il decreto legislativo sui rifiuti da attività estrattiva che recepisce le regole europee in materia. Le maggiori novità introdotte sono i piani di gestione dei rifiuti per l'operatore; l'autorizzazione e la prevenzione degli incidenti rilevanti per le strutture di deposito dei rifiuti; il continuo monitoraggio dell'attività e gestione del deposito dopo la chiusura. Il decreto è infatti un sistema di regole per la gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive che si propone di ridurre gli effetti negativi di tali rifiuti sull'ambiente e la salute umana ponendo particolari attenzioni agli aspetti relativi alla sicurezza e al sistema di controlli. A tal fine introduce una serie di obblighi a carico degli operatori dell'industria estrattiva relativamente alle fasi di progettazione, di gestione, di chiusura e post-chiusura delle strutture di gestione dei rifiuti minerari. Il piano di gestione infatti deve essere messo a punto dall'operatore (che può essere l'imprenditore titolare della miniera o della cava, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca di concessione di coltivazione o di autorizzazione della cava). E lo deve fare tenendo conto del divieto generale di abbandono, scarico, smaltimento incontrollato sul suolo, sottosuolo e acque, cercando di prevenire la produzione dei rifiuti, di incentivare il recupero e di assicurare lo smaltimento sicuro. Perché il piano è finalizzato a impedire o ridurre il più possibile gli effetti negativi sull'ambiente e a prevenire gli incidenti rilevanti sia sull'ambiente sia sulla salute umana. Per tutto questo il piano deve contenere gli elementi minimi coincidenti con la caratterizzazione dei rifiuti, la descrizione delle operazioni, le caratteristiche strutturali del deposito, le procedure di controllo e monitoraggio, il piano di chiusura e gestione post chiusura, le misure per prevenire il deterioramento dello stato di aria, acqua e suolo. Ma sulle spalle degli operatori ci sta anche l'adozione di una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti connessi a tali rifiuti: il deposito di rifiuti di estrazione di classe A (che deve essere dotato di apposita autorizzazione) deve essere oggetto di un piano di prevenzione (sono esclusi quando la struttura è già sottoposta alla normativa della Seveso). E una struttura di deposito dei rifiuti è di classe A se il guasto o il cattivo funzionamento (crollo di un cumulo o di una diga) potrebbe causare un incidente rilevante sulla base della valutazione dei rischi alla luce della dimensione presente o futura, l'ubicazione e l'impatto ambientale della struttura. Ma appartiene alla classe A anche quando il deposito contiene rifiuti di estrazione pericolosi e contiene sostanze o parametri classificati come tali. In tutto ciò l'operatore deve anche nominare un responsabile della sicurezza incaricato di dare attuazione al piano e di predisporre un piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento. Mentre un ulteriore piano di emergenza sarà predisposto dalle autorità pubbliche. Nel decreto si parla poi dell'utilizzo dei rifiuti a fini di ripristino e di ricostruzione per la ripiena dei vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva superficiale o sotterranea, ma a certe condizioni. Infatti è consentita quando la stabilità dei rifiuti di estrazione sia garantita, l'inquinamento del suolo e delle acque di superficie e sotterranee sia impedito e il monitoraggio sia assicurato. Tutto dunque finalizzato alla prevenzione dell'inquinamento e alla riduzione degli effetti negativi dell'attività estrattiva, ma niente mirato alla riduzione dell'attività estrattiva in quanto tale. Secondo il dossier di Legambiente in Italia sono 10 mila le cave abbandonate, 5.725 quelle in funzione; le tariffe di concessione sono ridicole, (addirittura inesistenti al Sud) a fronte di un giro di affari di circa 5 miliardi di euro l'anno per il solo settore degli inerti. In ben 10 regioni mancano i piani cava, con tariffe di concessione che valgono in media pochi centesimi di euro con la conseguenza di dare pieno potere discrezionale a chi rilascia le autorizzazioni (e di renderlo vulnerabile nei confronti delle ecomafie del cemento). |
| Posted: La Commissione europea procede contro l'Italia in relazione a tre casi di violazione della legislazione UE sull'ambiente. Nel primo caso lo Stato membro non si è pienamente conformato a una sentenza della Corte di giustizia che ha condannato l'Italia per non aver effettuato la valutazione di dell'impatto ambientale di un nuovo inceneritore di rifiuti. Ai sensi dell'articolo 228 del trattato, la Commissione ha quindi inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora; in caso di inadempienza lo Stato membro potrebbe incorrere in un'ammenda. Negli altri due casi la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato ai sensi dell'articolo 226 del trattato in relazione a un progetto di prelievo dell'acqua di un fiume che danneggia un sito faunistico protetto e all'inadempienza di un'amministrazione locale che non ha verificato la necessità di eseguire una valutazione strategica dell'impatto ambientale di un nuovo piano regolatore. Il commissario UE per l'ambiente Stavros Dimas ha dichiarato in proposito: "Realizzare una valutazione dell'impatto ambientale di nuovi piani e progetti e consultare l'opinione pubblica prima dell'adozione di una decisione definitiva sono elementi essenziali di una buona governance. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno iscritto queste procedure nel diritto comunitario e tutti gli Stati membri sono tenuti a rispettarle. Auspico che l'Italia intervenga tempestivamente per arrestare i danni arrecati al sito faunistico del Basso Trebbia". [b]Procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 228 in relazione alla valutazione dell'impatto ambientale di un inceneritore di rifiuti[/b] Il caso riguarda la mancata esecuzione da parte dell'Italia di una valutazione dell'impatto ambientale in relazione a un nuovo inceneritore di rifiuti a Massafra, nella regione Puglia, in violazione della pertinente direttiva comunitaria[1]. La direttiva in parola impone agli Stati membri di effettuare una valutazione di impatto ambientale di taluni tipi di progetti di sviluppo che potrebbero avere un significativo impatto sull'ambiente, prima di autorizzarne la realizzazione. Non solo: gli Stati membri devono consultare l'opinione pubblica in proposito e tenere conto dei risultati della consultazione prima di adottare una decisione definitiva. Nell'ambito di una causa promossa dalla Commissione, nel novembre 2006 la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per il caso relativo all'inceneritore di Massafra e un'altra violazione della direttiva sull'impatto ambientale. Nel frattempo è stata avviata una valutazione dell'impatto a posteriori dell'inceneritore che, tuttavia, non garantisce un'efficace consultazione dell'opinione pubblica, come richiesto dalla direttiva. La Commissione ha deciso pertanto di inviare all'Italia una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'articolo 228 del trattato, che si applica quando uno Stato membro non ha dato piena esecuzione a una sentenza della Corte europea di giustizia. L'articolo attribuisce alla Commissione il potere, dopo l'emanazione di due avvertimenti, di deferire lo Stato membro alla Corte una seconda volta e di chiedere che vengano inflitte ammende. [b]Parere motivato relativo a un progetto di prelievo idrico in un sito ambientale[/b] La Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato relativo a un progetto di prelievo dell'acqua dal fiume Trebbia nella regione Emilia Romagna, che sta arrecando danni a un prezioso habitat faunistico inserito nella rete UE di siti protetti "Natura 2000". Il sito del "Basso Trebbia" è designato sia come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva UE sugli habitat[2] sia come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva UE sulla protezione degli uccelli selvatici[3]. Le autorità italiane hanno effettuato una valutazione in situ degli effetti del progetto di prelievo idrico, giungendo alla conclusione che per evitare danni era necessario garantire un deflusso minimo vitale di acqua nel fiume. Tuttavia l'autorizzazione concessa al progetto stabilisce che tale deflusso minimo vitale sia rispettato a partire dal 2009 ma che, fino a tale data, possa essere garantita solo una parte di esso. Il ridotto deflusso di acqua danneggia il valore ecologico del sito e costituisce quindi una violazione della direttiva habitat. L'invio del parere motivato ai sensi dell'articolo 226 significa che la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia qualora l'Italia non risolva il problema in tempi brevi. [b]Parere motivato in relazione a un piano regolatore[/b] La Commissione ha inviato inoltre all'Italia un parere motivato in merito all'inadempienza di un'amministrazione locale che non ha accertato la necessità di eseguire una valutazione strategica dell'impatto ambientale prima di approvare un nuovo piano regolatore. Si tratta di una violazione della direttiva UE sulla valutazione dell'impatto ambientale[4], che ha l'obiettivo di garantire che le conseguenze sul piano ambientale di determinati piani e programmi siano individuate e valutate prima dell'adozione degli stessi. La direttiva prevede che per determinati piani, compresi quelli che stabiliscono l'uso di aree poco estese a livello locale, gli Stati membri devono accertare se una valutazione dell'impatto sia o no necessaria effettuando uno "screening" basato su una serie di criteri elencati nell'allegato II della direttiva. Nel caso del piano regolatore adottato per il comune di Staranzano, in provincia di Gorizia, la decisione delle autorità competenti di non effettuare un'analisi dell'impatto ambientale non era fondata su criteri corretti. L'invio di un parere motivato ai sensi dell'articolo 226 significa che la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia qualora l'Italia non risolva il problema in tempi brevi. [b]La procedura di infrazione[/b] L'articolo 226 conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi. Se ritiene che vi sia stata una violazione del diritto comunitario tale da giustificare l'avvio della procedura di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una lettera di messa in mora, invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine ben preciso, di norma due mesi. Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere di formulare un "parere motivato" (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in genere di due mesi. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia ritiene che il trattato sia stato violato, lo Stato membro autore della violazione è tenuto a adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte. L'articolo 228 del trattato riconosce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si conforma ad una sentenza della Corte di giustizia europea e le consente altresì di chiedere alla Corte di infliggere a tale Stato membro una penalità. [b]Le ultime statistiche generali sulle infrazioni sono disponibili sul sito[/b]: [url=http://ec.europa.eu/environment/law/index.htm]http://ec.europa.eu/environment/law/index.htm[/url] [1] Direttiva 85/337 e successive modifiche. [2] Direttiva 92/43/CEE. [3] Direttiva 79/409/CEE. [4] Direttiva 2001/42/CE[b] |
| Caos nella gestione rifiuti in Sicilia: a Enna raccolta ancora sospesa Posted: Prosegue l'emergenza rifiuti a Enna. Oggi è il settimo giorno che gli operatori ecologici non raccolgono l'immondizia. Domani dovrebbero rientrare una parte dei 50 operatori di "Sicilia Ambiente", società che gestisce per conto dell'Ato la raccolta dei rifiuti, molti dei quali addetti alla guida dei camion pesanti. Il Comune sta studiando una soluzione per anticipare almeno uno stipendio ai netturbini che da tre mesi non ricevono retribuzione. Le temperature alte di questi giorni provocano la fermentare dei rifiuti accumulati lungo le strade, mettendo a rischio la situazione igienico-sanitaria nel capoluogo. Intanto, i sindaci e i presidenti dei consigli municipali dei 18 comuni serviti dall'Ato Catania3, che stamattina si sono riuniti a Misterbianco, chiedono "un incontro urgente con il presidente della Regione Raffaele Lombardo prima del 10 giugno, data in cui é prevista l'udienza per definire il fallimento della società d'ambito Simeto Ambiente". La richiesta è stata inoltrata anche al prefetto di Catania Giovanni Finazzo, al commissario straordinario della Provincia di Catania, all'Anci, all'Agenzia regionale per i rifiuti e le acque e alla società d'ambito Simeto Ambiente. "Sulla questione rifiuti e sulla grave situazione igienico-sanitaria e di ordine pubblico - si legge nell'istanza - che potrebbe coinvolgere i territori dei comuni dell'Ato3 bisogna intervenire subito per risolvere un problema divenuto insostenibile". |
| In dirittura di arrivo la certificazione Ecodom Posted: Prosegue il processo di audit dei 12 impianti di trattamento selezionati dal consorzio Ecodom per il riciclo dei RAEE appartenenti al raggruppamento R1. 10 i siti di trattamento monitorati da gennaio 2008. A cinque mesi dal primo ritiro dei RAEE, l'attenzione alla qualità e alla tutela dell'ambiente in tutte le fasi del processo di trattamento sono rimaste al primo posto nella lista delle priorità del Consorzio. L'obiettivo di una "[i]una gestione dei RAEE eccellente dal punto di vista ambientale ed efficiente dal punto di vista economico[/i]" rimane la mission stabilita da Ecodom sin dalla sua costituzione. Un'attenzione verso la qualità del trattamento che ha determinato dapprima un'accurata selezione degli impianti di trattamento e che si traduce oggi nella misura delle performance di tali impianti. Contestualmente alla partenza operativa del Consorzio, a gennaio è iniziato il processo di audit condotto da Ecodom sui 12 impianti selezionati per il riciclo di frigoriferi, congelatori e scalda-acqua a fine vita. All'impianto di Elettro Recycling, che per primo ha ospitato l'Operations Team di Ecodom, hanno fatto seguito altri 9 siti (vedi [b]nota 1[/b]), per una valutazione delle attività e degli output del processo di trattamento. All'appello mancano ancora gli impianti Fg Coop e Vallone, che completeranno entro il mese di giugno la prima fase dell'audit. Oltre ad un controllo formale delle autorizzazioni e delle eventuali certificazioni conseguite dai singoli siti, il processo di audit si concentra su un'analisi approfondita delle performance dell'impianto, sia per quanto riguarda il riciclo delle materie prime sia per quanto concerne l'estrazione dei gas CFC e HCFC. Misurare la capacità dell'impianto nella captazione e nel trattamento dei gas ozono lesivi rappresenta, infatti, l'obiettivo principale del processo di audit predisposto dal Consorzio; su questa fase, infatti, che è quella con il maggior impatto ambientale, si è concentrata l'attenzione di Ecodom, all'interno di una politica aziendale attenta alla qualità dei servizi forniti nella gestione dei RAEE. Applicando gli standard e le metodologie internazionali elaborati dal WEEE Forum, i singoli impianti sono stati valutati in relazione alle due fasi del processo di captazione dei gas: * estrazione di olio e CFC/HCFC dal circuito di refrigerazione; * separazione di CFC/HCFC dai materiali isolanti. Nel primo caso, l'audit è stato condotto su 100 frigoriferi a fine vita, effettuando un bilancio di massa e confrontando i risultati ottenuti con quanto teoricamente previsto nei dati di fabbricazione degli apparecchi. Per la seconda fase, la valutazione dell'impianto è stata effettuata trattando 1.000 carcasse bonificate (vedi [b]nota 2[/b]) di frigoriferi e congelatori e quindi misurando la quantità di CFC e HCFC estratte. Al termine del processo di audit verranno effettuate le prime valutazioni generali, confrontando tra loro i dati dei singoli impianti monitorati. Da coloro che risulteranno al di sotto degli standard qualitativi fissati dal Consorzio, Ecodom si aspetta l'adozione di misure correttive volte al miglioramento delle performance di trattamento, ritenute vincolanti per la prosecuzione della collaborazione con il Consorzio. [b]nota 1[/b] - [url=http://www.ambiente2000.eu/]Ambiente 2000[/url] (Roseto degli Abruzzi, Teramo), [url=http://www.ecopolis2000.com/]Ecopolis 2000[/url] (Crispiano, Taranto), [url=http://www.necnewecology.it/]Nec New Ecology[/url] (Fossò, Venezia), [url=http://www.sira-riciclare.it/]SIRA [/url](Fossò, Venezia), [url=http://www.seval-impianti.it/]Seval Impianti [/url](Colico, Lecco), [url=http://www.tbdtorino.it/]Amiat TBD[/url] (Volpiano, Torino), [url=http://www.tredcarpi.it]Tred Carpi[/url] (Fossoli di Carpi, Modena), [url=http://www.tredlivorno.it/]TredLivorno[/url] (Livorno) e [url=http://www.tredsud.it/]Tred Sud[/url] (Sessano del Molise, Isernia). [b]nota 2[/b] - Il frigorifero diventa "[i]carcassa[/i]" dopo aver superato una prima fase di "[i]messa in sicurezza[/i]" in cui vengono aspirati gli oli e i gas CFC/HCFC dal circuito di refrigerazione ed estratto il compressore. |
| G.U. - Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in localita' Pianura Posted: E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.126 del 30 maggio 2008 il Decreto 11 aprile 2008 del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale in localita' Pianura". |
| Ecodom, "porte aperte" al riciclo dei grandi elettrodomestici bianchi Posted: Partito il roadshow nazionale di visite agli impianti di trattamento e riciclo dei RAEE partner di Ecodom. L'impianto di Amiat TBD ha ospitato i primi partecipanti agli open day Ecodom. Triturazione di elettrodomestici a lame o catene? Separazioni dei materiali? Filtri a carboni attivi o criogenesi? Per la prima volta il riciclo di frigoriferi, lavatrici, grandi e piccoli elettrodomestici diventa a "portata di mano". E' stato presentato il 12 maggio a Milano il progetto nazionale "[b]Porte Aperte Ecodom[/b]" promosso dal [url=http://www.ecodom.it]Consorzio[/url]. A partire dal mese di maggio, [url=http://www.ecodom.it]Ecodom [/url]"apre le porte" dei siti selezionati per il recupero e il riciclo dei RAEE, mostrando le tecnologie di trattamento e gli standard gestionali del Consorzio e dei suoi partner. Il progetto si rivolge a interlocutori istituzionali, associazioni ambientaliste, associazioni dei consumatori e giornalisti, con l'obiettivo di mostrare gli impianti di trattamento e rendere comprensibile il riciclo dei grandi elettrodomestici bianchi. A cinque mesi dalla partenza operativa del sistema RAEE, [url=http://www.ecodom.it]Ecodom [/url]intende così mostrare la validità del modello sviluppato per la gestione dei grandi elettrodomestici a fine vita. Il progetto "[b]Porte Aperte Ecodom[/b]" si inserisce all'interno di una politica del Consorzio rivolta alla massima trasparenza nei confronti di tutti i propri interlocutori, a partire dall'applicazione di un Eco-contributo RAEE chiaro e visibile per il finanziamento del sistema di trasporto e trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici. Il programma del roadshow sull'intero territorio nazionale prevede l'organizzazione di visite presso 8 dei 14 impianti di trattamento selezionati da Ecodom per il riciclo e il recupero dei grandi elettrodomestici bianchi a fine vita: [url=http://www.tbdtorino.it/]Amiat TBD[/url] (Volpiano, Torino), [url=http://www.elettrorecycling.it/]Elettro Recycling[/url] (Cavenago di Brianza, Milano), [url=http://www.fgcoop.com]Fg Coop[/url] (Belpasso, Catania), [url=http://www.necnewecology.it/]Nec New Ecology[/url] (Fossò, Venezia), [url=http://www.seval-impianti.it/]Seval Impianti[/url] (Colico, Lecco), [url=http://www.tredcarpi.it/]Tred Carpi[/url] (Fossoli di Carpi, Modena), [url=http://www.tredsud.it/]Tred Sud[/url] (Sessano del Molise, Isernia) e [url=http://www.vallone.it/]Vallone [/url](Montalto di Castro, Viterbo). Ciascuna visita prevede l'organizzazione di un tour guidato all'interno dell'impianto. Ai partecipanti saranno mostrate da vicino le attività e le tecnologie delle diverse fasi del processo di trattamento dei rifiuti elettrici ed elettronici. L'inaugurazione ufficiale del progetto è avvenuta a Volpiano, lo scorso mercoledì 14 maggio, presso l'impianto piemontese di Amiat TBD, cui hanno partecipato alcuni dei maggiori interlocutori nazionali e locali legati al Sistema dei RAEE. Il "giro d'Italia" prosegue venerdì 6 giugno con la prima delle due tappe lombarde presso l'impianto SEVAL a Colico, in provincia di Lecco. [b]Per informazioni[/b] Giorgio Scappaticcio, tel 06.441640309, cell 340.1047473 [url=mailto:scappaticciog@hkgaia.com]scappaticciog@hkgaia.com[/url] |
| SAVNO costruisce edificio interamente eco-sostenibile con i rifiuti Posted: E' stato inaugurato a Conegliano il primo edificio interamente ecologico ed eco-compatibile d'Italia, che ospietarà la sede della SAVNO (Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale). L'edificio a 2 piani, per una superficie di 600 metri quadrati, è stato progettato secondo i criteri della 'bio-architettura' e realizzato in ogni sua parte, dalle fondamenta fino al tetto, utilizzando rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, come l'acciaio, metallo riciclato e riciclabile all'infinito e soprattutto non dannoso per l'uomo, che ne compone la struttura portante. Attraverso una nota la Savno rende noto i materiali che sono stati utilizzati per la realizzazione di questo edificio innovativo: 'Dal recupero delle bottiglie in Pet provenienti dalla differenziata dei 35 Comuni trevigiani, derivano gli speciali fogli in poliestere utilizzati per l'isolamento termo-acustico della struttura'.L'isolamento è ottenuto attraverso fibre di plastica altamente fono e termoisolanti, 'termolegati' cioè privi di resine leganti e colle, che non producono fumi tossici in caso di incendio.L'isolamento dei pavimenti è ottenuto con una particolare fibra di cellulosa realizzata utilizzando i quotidiani riciclati, un materiale naturale e con ottime caratteristiche isolanti che richiede poca energia per essere prodotto e può essere riciclato all'infinito. Inoltre la nota informa che: 'i pannelli in legno-cemento utilizzati per il tamponamento, anch'essi riciclabili al 100% e prodotti con il consumo di pochissima energia, provengono dagli scarti delle segherie'. Tutti i materiali utilizzati sono quindi riciclati e riciclabili, e dotati di certificato bio-ecologico. Oltre a questo tipo di soluzioni, anche la sezione impiantistica della struttura è stata progettata e costruira al fine di ottenere un elevata sostenibilità ambientale, risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili. La dispersione di calore e limitatissima; il sistema di climatizzazione geotermica, per riscaldare e rinfrescare l'edificio, aumenterà il risparmio energetico. Sarà anche realizzato un giardino pensile sul tetto dell'edificio, creato utilizzando il compost proveniente dalla raccolta differenziata, chje sarà in grado di proteggere dalle escursioni termiche, trattenere le polveri sottili dell'aria e conservare l'umidità. Non ultimo è stato predisposto un impianto per la raccolta dell'acqua piovana, utilizzabile per piante ed servizi igienici. Il presidente di Savno, Riccardo Szumski, ha commentato: 'Di fronte all'esigenza di una nuova sede più grande ed accogliente, in tempi di cambiamenti climatici e scarsità delle riserve energetiche era doveroso un atto di civiltà e di rispetto per l'ambiente, in linea con l'attività della Società. Di qui la scelta di costruire un edificio ecologico, solido ed energeticamente efficiente anche attraverso il riciclo e recupero di materiali provenienti dalla raccolta differenziata, a dimostrazione che gli sforzi dei cittadini nel differenziare hanno degli sbocchi concreti. Il costo complessivo della nuova sede è di circa un 20% in più rispetto ad un normale edificio, ma grazie alle caratteristiche ecologiche del fabbricato, nel giro di breve tempo tali costi verranno ammortizzati'. Il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, a proposito della SAvno ha detto: 'Apprezzo molto l'attività svolta da questa società nel campo dell'igiene ambientale, settore che negli ultimi anni ha assunto, in virtù della natura dell'interesse tutelato, una notevole valenza economico-sociale e la ringrazio per la sensibilità dimostrata nell'operare secondo i criteri sostenibili, affrontando tematiche che hanno un forte impatto ambientale, nell'auspicio che possa diventare modello di riferimento e di stimolo anche per altri operatori del settore'. |
| Arriva Relux, piastrella ecologica Made in Italy Posted: Ideata da un team di ricercatori italiani e prodotta con vetro di lampade fluorescenti a fine vita. Relux, che si è guadagnata la certificazione di qualità ecologica "Ecolabel", e' nata dalla ricerca nell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Arriva Relux ed è la piastrella ecologica made in Italy ideata da un team di ricercatori italiani e prodotta con vetro di lampade fluorescenti a fine vita. Relux, che si è guadagnata la certificazione di qualità ecologica "Ecolabel", è nata dalla ricerca nell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. e dalla collaborazione delle società lombarde Relight srl di Rho, in provincia di Milano, e Polis Manifatture Ceramiche S.p.A. di Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova. L'originale idea di riciclare a fini industriali prodotti speciali fuori uso era stata presentata come prototipo nel 2006. "Relux nasce da una perfetta sintesi di competenze che hanno saputo esprimere il mondo della ricerca accademica e quello dell'impresa" spiega Luisa Barbieri del Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia responsabile del progetto. "Il nostro gruppo di lavoro -prosegue- da anni si occupa della valorizzazione di rifiuti e del loro reinserimento nel circuito economico come materia prima seconda". "Dal 2003, in particolare -sottolinea Barbieri- l'attenzione si è concentrata sui rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) e, vista la collocazione geografica dell'Ateneo e la vocazione economica del territorio, si e' pensato di utilizzare tali materiali nel ciclo produttivo ceramico. Inoltre, in virtù dell'attenzione che l'Ateneo sa rivolgere alle espressioni culturali e produttive locali e nazionali, nonche' alla sensibilita' mostrata dal mondo aziendale, si e' passati dalla fase prototipale, in ambito di tesi di laurea, alla realizzazione di un vero e proprio prodotto commerciale". "Nel processo, quindi, -dice ancora Barbieri- oltre ai ricercatori universitari, sono state coinvolte l'azienda Relight, che ha le competenze necessarie per bonificare il vetro delle lampade fluorescenti, e la Polis Manifatture Ceramiche, che ha mezzi ed esperienza per realizzare il ciclo produttivo industriale di Relux". E Relux, un prodotto pionieristico ed all'avanguardia ora entrato definitivamente in produzione, secondo gli esperti dell'Universita' di Modena e Reggio Emilia, si sta dimostrando una proposta commerciale oltremodo competitiva e capace di suscitare ovunque apprezzamenti ed interesse". Inoltre, nel 2006 il giovane Lorenzo Sassi, allora studente del corso di laurea triennale in Ingegneria Ambientale a Modena, per le sue ricerche legate al riciclo di lampade fluorescenti nell'industria ceramica, che sono state il volano dello sviluppo di Relux, ha vinto il premio 'Laura Conti', concorso promosso da Ecoistituto del Veneto e dedicato alla realizzazione di tesi legate alle tematiche ambientali. E non solo. L'anno scorso la 'piastrella ecologica' Made in Italy ha ricevuto una menzione speciale, nella categoria Miglior Prodotto, per essersi particolarmente distinta in un'ottica di sviluppo sostenibile, rispetto ambientale e responsabilita' sociale, nell'ambito del Premio Impresa Ambiente promosso dal Ministero dell'Ambiente (selezione italiana dell'European Business Awards for the Environment istituito dalla Direzione Generale Ambientale della Commissione Europea nel 1987), e nel marzo di quest'anno, Relux ha acquisito appunto il marchio di qualita' ecologica 'Ecolabel'. |
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